(massima n. 1)
Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 c.p.p. 1930) non č violato nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di corruzione propria invece di quello di corruzione impropria, dal momento che entrambi i delitti postulano la dazione o la promessa di denaro o di altra utilitā e l'esistenza di un accordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato corruttore.