(massima n. 1)
In relazione al fatto criminoso della detenzione di munizioni per armi comuni da sparo — che, se commesso da persona fornita di licenza di collezionista, è punito più gravemente, ai sensi dell'art. 10 nono comma della L. 18 aprile 1975, n. 110, mentre, in ogni altro caso, la sanzione è data dalla norma dell'art. 697 c.p., prevedente ipotesi contravvenzionale — la disposizione dell'art. 4 L. 21 febbraio 1990, n. 36, che ha elevato a tre il numero massimo di armi che si possono legittimamente detenere, senza necessità di conseguire licenza di collezionista, si pone come norma più favorevole per coloro che, possedendo soltanto tre armi, erano stati costretti a munirsi della speciale licenza, per mantenere il legittimo possesso di tali armi. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, c.p., la disposizione citata andava applicata al ricorrente; che non rivestendo più questi la qualifica di collezionista, la detenzione abusiva delle munizioni sequestrate integrava la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., estinta poiché compresa tra i reati amnistiati ex D.P.R. n. 75 del 1990).