(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di primo grado, anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1992 e alle modifiche apportate all'art. 500 c.p.p. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, siano state acquisite nel fascicolo per il dibattimento dichiarazioni di un teste non rese al P.M. o alla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, tali dichiarazioni, non essendo acquisibili, non erano utilizzabili ma, una volta caduto il divieto di utilizzabilità dell'atto in conseguenza della sentenza n. 255 del 1992 e della L. n. 356 del 1992 sopra citata, lo diventano sicché correttamente sono utilizzate dal giudice di secondo grado, non trattandosi di prova assunta in violazione di divieti stabiliti dalla legge. L'art. 191 c.p.p. collega, infatti, la sanzione di inutilizzabilità assoluta degli atti esclusivamente alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge con riferimento, quanto alle dichiarazioni orali, ai casi nei quali il legislatore ha espressamente vietato l'assunzione di esse nelle specifiche situazioni di cui agli artt. 62, 63, 195, terzo comma, 197, 203, c.p.p.