(massima n. 1)
L'art. 172 c.p., che disciplina l'estinzione della pena per prescrizione, prevede al quinto comma che, se l'esecuzione č subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui tale condizione si č verificata; pertanto, nell'ipotesi di revoca dell'indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data del provvedimento che revoca quello di applicazione dell'indulto medesimo.