(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilitā civile da circolazione di veicoli e natanti, la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 1987 con la quale č stata dichiarata l'illegittimitā costituzionale dell'art. 21 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977) nella parte in cui non prevedeva meccanismi di indicizzazione dei massimali di garanzia assicurativa per il caso di sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati, non estende i propri effetti alla diversa ipotesi di indennizzo dovuto da impresa cessionaria designata dal Fondo di garanzia, in relazione all'assogettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, senza che ne conseguano, in riferimento all'art. 3 Cost. gli stessi dubbi di illegittimitā costituzionale la cui fondatezza č stata riconosciuta con sentenza suddetta, attesa la previsione, attinente a tale ultima ipotesi e non al diverso caso di cui sopra, di periodico adeguamento da effettuarsi con appositi decreti presidenziali, poi effettivamente intervenuti dei menzionati massimali.