(massima n. 1)
Poiché una pronuncia giudiziale può definirsi provvedimento abnorme quando abbia un contenuto del tutto anomalo, sostanziandosi in una decisione che, per la irregolarità o stranezza della sua portata, si ponga al di fuori, non solo delle singole norme, ma anche dell'intero sistema processuale, deve escludersi che la fissazione di un termine per il compimento delle indagini nel procedimento contro ignoti dia luogo ad una simile tipologia di provvedimento. Ciò sia perché l'illegittimità non si riflette sul potere-dovere di proseguire le indagini da parte del pubblico ministero (vitiatur, sed non vitiat) sia perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa dell'inoppugnabilità, sotto ogni profilo, del provvedimento in questione non pregiudicherebbe il diritto del pubblico ministero di far valere eventualmente i vizi in sede di merito: ove mai, individuato l'autore del reato, lo stesso dovesse attestarsi sulla tutela degli artt. 406 e 407, eccependo l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti per la sua individuazione oltre il termine posto dal giudice nel provvedimento impugnato