(massima n. 1)
Nessuna contraddittorietą sussiste tra la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, c.p. ed il contestuale diniego di quella prevista dall'art. 73, quinto comma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agendo le due attenuanti su piani nettamente distinti tra loro. L'attenuante della minima partecipazione č correlata infatti all'importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato; quella del fatto di lieve entitą concerne, invece, il «fatto» unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive «mezzi, modalitą o circostanze dell'azione, qualitą e quantitą delle sostanze».