(massima n. 1)
Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato nella specie con la famiglia — ad una funzione essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia — quale l'attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma partecipando all'attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; né è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l'azione del gruppo medesimo, chi svolse l'indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona.