(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, rientra nella giurisdizione italiana, e può dunque essere legittimamente autorizzata, la captazione di comunicazioni telefoniche che si svolgano attraverso utenze estere tra interlocutori che si trovino al di fuori del territorio dello Stato, allorquando il flusso comunicativo transiti comunque nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente. (Fattispecie di intercettazione di comunicazione fra due interlocutori l'uno posizionato nell'isola di Malta e l'altro negli Emirati Arabi, in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione EDU - nella parte in cui richiede che le disposizioni limitative siano accessibili alla persona interessata che deve poterne prevedere le conseguenze per sé - osservando che la presenza di una affidabile descrizione dei nodi della rete telefonica mondiale permette di prevedere che il passaggio dei dati trasmessi in occasione di una determinata connessione telefonica, attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diverso da quello di invio e ricezione, rende tecnicabile possibile e giuridicamente lecita la captazione).