(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialitā previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autoritā giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato č stato emesso, purché essa non sia privata della libertā personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione č consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna č stata concessa, ma non č, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.