(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilitą la sostituzione del titolo estradizionale per lo stesso fatto, purché intervenga prima della pronuncia della corte di appello. (Fattispecie in cui, il giudice d'appello aveva dato atto che nel corso del procedimento, era divenuta definitiva la sentenza di condanna per la quale era stata chiesta l'estradizione sulla base di un titolo cautelare).