(massima n. 1)
La nullitā dell'elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invaliditā della notifica dell'estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invaliditā della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invaliditā a sua volta derivante dalla nullitā dell'elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio).