(massima n. 1)
In tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando la responsabilitą per il reato ostativo sia stata ritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la configurazione del concorso anomalo come forma di partecipazione dolosa - e non colposa - esclude profili di irragionevolezza che possano postulare l'illegittimitą costituzionale degli artt. 656, comma nono, cod. proc. pen., 4 bis ord. pen. e 116, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost.).