(massima n. 1)
In tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga l'"abolitio criminis" per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell'accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell'ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di "abolitio criminis", che lo stesso giudice è tenuto a determinare .