(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello, integra una nullità relativa, deducibile nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.