(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, qualora il giudice abbia indicato in dispositivo, per il deposito della sentenza, un termine superiore a novanta giorni (nella specie: "tre mesi", corrispondenti a novantadue giorni), il termine per impugnare decorre dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.; ne deriva che, in mancanza di tale adempimento, l'impugnazione proposta deve considerarsi senz'altro tempestiva.