(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non č necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma č sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non č suscettibile di riesame in sede di legittimitā la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).