(massima n. 1)
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.