(massima n. 1)
In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perchč il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversitā del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., č necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. sia accertato e non solo prospettato dalle parti.