(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., non comprende anche la possibilitą di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., potesse dare lettura della querela ex art. 512 cod. proc. pen., in assenza della richiesta di parte).