(massima n. 1)
In tema di ammissione di nuove prove, č esercitabile il potere d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento al nuovo esame di un testimone gią sentito, purchč su circostanze diverse da quelle gią oggetto di prova, poichč il requisito della "novitą" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie gią esaminate ma su circostanze e contenuti differenti.