(massima n. 1)
L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilitą della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullitą relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualitą di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).