(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, la misura del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 18, L. n. 300 del 1970 (commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore per il periodo successivo al licenziamento) non può essere ridotta, in applicazione del principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c., con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, stante l'esistenza di norme che ne regolano l'iter con la previsione di termini perentori e che consentono ad entrambe le parti in giudizio di interferire nell'attività processuale. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione del tribunale, adito in sede di rinvio dalla stessa corte, con cui il suddetto danno è stato liquidato in misura inferiore all'ammontare delle retribuzioni per l'intero periodo fino alla riassunzione, sul rilievo che il lavoratore aveva tutelato i propri diritti senza la dovuta tempestività in relazione ai tempi decorsi prima della impugnazione del provvedimento, della proposizione del ricorso per cassazione e della riassunzione della causa in sede di rinvio).