(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimitą del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novitą e decisivitą della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).