(massima n. 1)
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione della durata ragionevole del processo, la negligenza della parte del processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella presentazione della istanza di prelievo, strumento offerto dall'ordinamento processuale per pervenire alla pił sollecita discussione del ricorso, trova la sua collocazione propria, non gią nella sedes materiae della liquidazione del danno (art. 1227, secondo comma, c.c.), ma nello scrutinio di adeguatezza del comportamento della parte ex art. 2, comma secondo, legge cit., tra gli elementi costitutivi del fatto generatore dell'indennizzo, rilevando cioč come comportamento oggettivo, determinante la mancata attivazione dell'organo di giustizia amministrativa, valutabile come causa, o come concausa, della non ragionevolezza del tempo trascorso; ne deriva che soltanto con la proposizione di detta istanza, ed a partire da quella data, il decorrere del tempo diventa esclusivo parametro di valutazione del comportamento dell'organo di giustizia ai fini dello scrutinio della ragionevolezza della durata del processo.