(massima n. 2)
L'appello, al pari del ricorso per cassazione, č inammissibile per difetto di specificitā dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificitā, a carico dell'impugnante, č direttamente proporzionale alla specificitā con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.