(massima n. 1)
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un "legittimo dubbio" circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell'imputato nel corso del procedimento).