(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno cui č tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso, ex art. 1227, secondo comma, c.c., in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, le stesse non sono imputabili al lavoratore tutte le volte che sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che di inerzia preprocessuale le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e per la riduzione del danno. (In applicazione di tale principio la Corte Cass., confermando la sentenza di merito, ha riconosciuto l'esistenza di analoghi poteri del datore di lavoro in ordine al promovimento del tentativo di conciliazione).