(massima n. 1)
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilitą che l'indagato si potesse dare alla fuga. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga).