(massima n. 1)
Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto va individuata esclusivamente sulla base della notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., non potendo attribuirsi rilievo - in difetto di iscrizione di uno di tali delitti - ad eventuali prospettazioni accusatorie circa il contesto di criminalitą organizzata in cui sarebbero state commesse le condotte contestate. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. circondariale in favore di quello distrettuale, in un procedimento rubricato per reati comuni, con riferimento al quale il P.M., in una memoria depositata dinanzi al tribunale, aveva prospettato che la commissione dei fatti era maturata in un contesto di criminalitą organizzata).