(massima n. 1)
Il secondo comma dell'art. 1227 c.c., statuendo che il risarcimento non č dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare o attenuare le conseguenze patrimoniali.