(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchč fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non č precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrā essere pronunciato nei soli casi di difformitā rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalitā propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversitā di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).