(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno il principio di irrisarcibilitą dei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato trova limite nel divieto assoluto di intervento che, pur nel fine lecito di contenere l'iter evolutivo dei danni, comporti alterazione di luoghi, opere o cose comunque connessi geneticamente all'inadempimento contrattuale.