(massima n. 1)
In tema di ingiusta detenzione, atteso il carattere indennitario e non risarcitorio della riparazione, la mancata specificazione, da parte del giudice di merito, di quanto attribuito, a titolo di riparazione, al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio subito in conseguenza della privazione della libertà, non può essere considerata, di per sè, vizio di motivazione atto ad invalidare il provvedimento adottato. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di condanna a titolo di riparazione per ingiusta detenzione veniva indicata esclusivamente la complessiva somma dovuta).