(massima n. 2)
Operatasi l'automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento, per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.), mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere alla espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza, è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento, così da adeguare il valore dei beni sottoposti all'esecuzione all'importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto, non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la quale il debitore lamenti in cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso, senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio.