(massima n. 1)
Il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di lą delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare estendendo il "thema dicendum" ad una esigenza cautelare dedotta solo con una memoria presentata dopo la proposizione dell'appello).