(massima n. 1)
Il dovere — imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, secondo comma, c.c. — di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa.