(massima n. 1)
La richiesta di proroga dei termini della custodia cautelare, nella fase delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, non può essere fondata sulla necessità di utilizzare elementi di prova acquisiti "aliunde" e cioè provenienti da altro procedimento relativo a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, stante la natura eccezionale dell'istituto di cui all'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., che ne impone un'interpretazione rigorosamente letterale, in virtù della quale il riferimento ivi previsto ad "accertamenti" o a "nuove indagini" disposte ai sensi dell'art. 415 bis, comma quarto, va circoscritto al procedimento interessato, escludendo pertanto la acquisizione di dati relativi ad altro procedimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame di rigetto della richiesta di proroga della custodia cautelare fondata sulla necessità di acquisire nell'ambito del procedimento interessato, i cui termini di indagine erano scaduti, la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia in un diverso procedimento).