(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualitą del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilitą, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiaritą del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuitą ed effettivitą del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuitą del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si č manifestata la potenzialitą criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettivitą di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.