(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il requisito della attualitą del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma primo, lettera b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla legge n. 47 del 2015), richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena. (In applicazione del principio, la S.C.ha censurato l'ordinanza che aveva desunto il pericolo di fuga di una cittadina rumena principalmente dalla sua facilitą di spostamento all'estero, laddove dagli atti risultava che la stessa si era limitata ad attivarsi per il trasferimento presso la nazione di provenienza dei profitti illecitamente conseguiti).