(massima n. 1)
L'utilizzazione degli atti di indagine compiuti in territorio estero dalla polizia straniera, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di provvedimenti cautelari, non č condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolaritā degli atti compiuti dall'autoritā straniera, vigendo una presunzione di legittimitā dell'attivitā svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolaritā riscontrate. (In forza di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso che lamentava la mancata trasmissione degli originali dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni effettuate dalle autoritā olandesi, successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima).