(massima n. 1)
Il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza ex art. 1227, secondo comma, c.c., va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attivitą personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attivitą che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.