(massima n. 1)
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltą per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento.