(massima n. 1)
Sono inutilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora non siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalitą dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la mancata indicazione del nominativo del traduttore impedisce il controllo sulla capacitą tecnica di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli).