(massima n. 1)
In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione č finalizzata a documentare le modalitā con cui si č svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilitā delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio č avvenuto con modalitā idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo.