(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale ozione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso.