(massima n. 1)
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilitą della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. (Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltą di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile).