(massima n. 1)
La facoltą dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltą di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertą personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilitą da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante).