(massima n. 1)
È valida la nomina del difensore di fiducia dell'indagato o dell'imputato in stato di detenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per "facta concludentia", alla volontà dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in riferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dalla convivente dello stesso).