(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilitā del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod.civ., questi č responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrā fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti.